Ma la multa va avanti... PDF Stampa
Anni fa mi è stata notificata una multa al mio domicilio per l'auto. Però, ritenendo che fosse ingiusta, l’ho regolarmente impugnata presso il giudice di pace competente. Al  deposito in cancelleria ricordo che mi era stato detto che avrei ricevuto notizie al momento in cui la causa fosse stata assegnata a ruolo. Pochi giorni fa mi è stato intimato di pagare in tempi brevissimi la somma che era oggetto della multa, oltre a spese e interessi accumulati nel frattempo. Come faccio a oppormi?

G. C.
A differenza di quanto comunemente ritenuto da molti, i ricorsi al giudice di pace contro le contravvenzioni non sospendono affatto in via automatica l'esecutività del provvedimento sanzionatorio che viene impugnato. Semmai va chiesta a parte e specificamente nel ricorso la sospensione dell'esecutività del provvedimento e il giudice decide in breve tempo su questo solo punto, riservandosi di entrare nel merito della contestazione solo in un secondo momento, e cioè durante la discussione della causa.
Di conseguenza l'ente che ha inflitto la sanzione mantiene il potere di riscuoterla, anche coattivamente mediante per esempio l'emissione di una cartella esattoriale, e questo anche in attesa di una eventuale sentenza d'annullamento o di un'ordinanza con cui il giudice investito della controversia ne sospenda l'esecuzione.
Di regola poi i tempi di esame e definizione del ricorso sono più rapidi delle eventuali azioni esecutive e quindi il problema non si pone perché l'eventuale sentenza d'annullamento giunge prima dell'eventuale cartella esattoriale, ma a volte esistono eccezioni e il suo caso ne rappresenta proprio una.
L'utente, essendosi già rivolto al giudice, non deve fare nessun ulteriore ricorso nei trenta giorni. Quest'ultimo è infatti possibile solo se il contravventore vuole eccepire la mancata notificazione del processo verbale di constatazione della violazione prima dell'iscrizione a ruolo (Corte di Cassazione, 8 febbraio 2006, n. 2819). La sola cosa che può fare, ora, è di chiedere al giudice di pace la sospensione della cartella in attesa della decisione sul suo ricorso. La cartella esattoriale che indica gli estremi del verbale e richiede il pagamento della vecchia multa è correttamente motivata e l'ente esattore non aveva nessun obbligo di indicare nell'atto di riscossione il fatto che pende un ricorso per annullare la multa (anche perché questo fatto potrebbe non essere a sua conoscenza e comunque il ricorso potrebbe essere respinto).
 
< Prec. Indice archivio Pros. >