Ho acquistato un "pacchetto turistico" per le vacanze estive. Come posso tutelarmi in caso di problemi?
Antonio S. - Paderno Dugnano
Il pacchetto turistico proposto da un tour operator e venduto da un'agenzia viaggio oppure da un last minute su un sito è un vero e proprio contratto che il consumatore stipula con l'agenzia di viaggio e con il tour operator, e quindi il danno da vacanza rovinata può e deve essere risarcito.
Adiconsum ha stilato un decaloco con le regole d'oro da osservare per evitare brutte sorpese:
1. Conservare il contratto di vendita del "pacchetto turistico" che si è sottoscritto per le vacanze ed i depliant illustrativi del pacchetto.
2. Conservare i biglietti di viaggio (aerei, treni, ecc.).
3. Conservare eventuali talloncini di consegna e trasporto bagagli e il modello PIR che va compilato in aeroporto, in caso di smarrimento dei bagagli.
4. Portare con sé, al momento della presentazione e dell’acquisto del pacchetto turistico, una persona di fiducia, anche per un’eventuale testimonianza, da utilizzare in caso di non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto invece patito. Testimonianza da aggiungere a quelle di persone e famiglie che hanno subito i disservizi in loco durante la vacanza.
5. Fare fotografie dei luoghi (ad esempio, non corrispondenti ai luoghi illustrati sul depliant) e/o dei disservizi subiti.
6. Conservare scontrini e ricevute di tutte le spese fatte per rimediare la situazione di disagio subita.
7. Appena tornati a casa, e comunque entro 10 giorni dal rientro, inviare una lettera raccomandata a/r al tour operator e all'agenzia di viaggi, con la descrizione precisa e dettagliata dei disservizi subiti ed una richiesta di risarcimento danni.
8. Allegare alla Raccomandata le copie delle fotografie scattate e le fotocopie (gli originali vanno conservati) degli scontrini relativi alle spese sostenute. Tutta la documentazione originale deve essere esibita solo nel caso in cui si deciderà di intentare una causa.
9. Oltre al risarcimento delle spese sostenute, è consigliabile fare riferimento anche al danno da stress psico-fisico che si è subìto e al danno "da vacanza rovinata".
10. Nel caso in cui la controparte non accolga il reclamo, è necessario ricorrere al giudice di pace.
Tommaso Di Buono
Adiconsum
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