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Importante nota informativa a cura della Fnp Cisl di Milano.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 u.s. il Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministero dell’Economia, sulla indicizzazione delle pensioni per l’anno 2012.
Viene confermato quanto già applicato dagli istituti previdenziali nell’attesa dell’emanazione del predetto Decreto ossia:
- la percentuale provvisoria, per il calcolo della indicizzazione riguardante il 2011, è pari al 2,6% con decorrenza 1° gennaio 2012, salvo l’eventuale conguaglio che sarà applicato dall’anno successivo;
- il conguaglio relativo al 2011 è pari allo 0,2%, è dato dalla differenza tra il valore provvisorio corrisposto sulle pensioni durante l’anno passato e quello definitivo dell’1,6%.
I trattamenti previdenziali saranno di conseguenza modificati come segue:
Trattamento minimo ed incrementi
- trattamento minimo € 480,53;
- trattamento minimo con incremento di cui all’art. 5, comma 5, della L. n.127/2007 € 616,97.
Pensioni superiori al minimo
Ricordiamo che la recente legge n. 214/2011 ha previsto, per gli anni 2012 e 2013, la indicizzazione fino a tre volte il trattamento minimo pari a 36,53 euro che, sommati ai 1405,05 euro, danno un totale di 1441,58 euro. Pertanto, le pensioni che sono all’interno di questo ultimo importo hanno diritto alla differenza fino a concorrenza dello stesso.
Per le pensioni superiori a tale importo l’indicizzazione non viene corrisposta.
Gli importi indicati sono sempre al lordo delle trattenute, ed in caso di più pensioni, l’indicizzazione viene riconosciuta sul reddito complessivo a condizione che sia, comunque, all’interno dell’importo di 1441,58 euro.
Trattamenti assistenziali
- pensione sociale € 353,54;
- assegno sociale € 429,00.
Per le pensioni con Indennità Integrativa Speciale l’indicizzazione viene calcolata separatamente sull’Indennità e sulla pensione.
Ricordiamo, inoltre, che la somma aggiuntiva, di cui alla L. n.127/07, non viene indicizzata mentre viene rivalutato il limite di reddito per il diritto alla somma predetta. Di seguito riportiamo le tre fasce di reddito per l’anno 2012, distribuiti per anzianità contributiva:
- € 9.370,28 limite entro il quale la somma aggiuntiva spetta in misura intera;
- € 9.706,28 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
- € 9.790,28 limite di reddito corrispondente alla seconda fascia di contribuzione;
- € 9.874,28 limite di reddito corrispondente alla terza fascia di contribuzione.
Cumulo delle pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario (Tab.F legge 335/95)
- La legge n.335/95 ha previsto la riduzione delle pensioni ai superstiti in presenza di redditi superiori ai limite di legge. Di seguito riportiamo i limiti di reddito per l’anno 2012:
- fino a € 18.740,67, non c’è nessuna riduzione;
- oltre € 18.740,67 e fino a € 24.987,56 riduzione del 25%;
- oltre € 24.987,56 e fino a € 31.234,45 riduzione del 40%;
- oltre € 31.234,45 riduzione del 50%.
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