.
Dopo il furto prelevati 5.000 euro con la carta di credito. Il sistema antifrode non aveva funzionato.
Accolto ricorso presentato da Adiconsum a tutela di una consumatrice vittima di una frode su carta di credito. Il Collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di Milano ha riconosciuto la natura non autorizzata delle operazioni contestate e ha dichiarato la responsabilità dell’intermediario (il gestore della carta), disponendo il rimborso delle somme sottratte e delle spese istruttorie.
La vicenda trae origine dal furto del portafoglio avvenuto nel tardo pomeriggio del 27 settembre 2025 presso un grande centro commerciale del milanese. Nel giro di pochi minuti i malviventi hanno effettuato una serie di operazioni in Italia e all’estero, per un totale di circa 5.000 euro, sfruttando la carta di credito. La consumatrice, una signora di più di 80 anni, ha immediatamente denunciato l’accaduto e ha richiesto il rimborso alla banca, ma la prima risposta dell’intermediario è stata negativa: nella comunicazione ufficiale del novembre 2025, la banca sosteneva che le operazioni erano state eseguite con carta originale e PIN corretto, ipotizzando che entrambi fossero custoditi insieme nel portafoglio. Una tesi che, oltre a non essere supportata da alcuna prova tecnica, finiva per attribuire alla vittima una presunta “grave negligenza”, scaricando su di lei la responsabilità della frode.
Secondo l’intermediario, il breve intervallo tra il furto e il primo utilizzo fraudolento, unito alla tecnologia chip&pin, avrebbe reso “plausibile” che i malviventi avessero trovato il PIN nel portafoglio. Una ricostruzione che Adiconsum ha contestato sin dall’inizio, evidenziando come la banca non avesse prodotto alcun log tecnico, alcuna prova della Strong Customer Authentication (SCA) e nessuna evidenza dell’assenza di anomalie del sistema. La banca, inoltre, aveva rimborsato solo una minima parte delle operazioni — circa 300 euro — lasciando scoperta la quasi totalità dell’importo sottratto.
Il ricorso presentato da Adiconsum ha ricostruito in modo puntuale la dinamica degli eventi: 13 operazioni in 69 minuti, quattro pagamenti esteri concentrati in soli tre minuti, transazioni provenienti da Paesi diversi nell’arco di un’ora e almeno un tentativo con PIN errato, incompatibile con la tesi della custodia congiunta carta/PIN. Una sequenza che avrebbe dovuto attivare immediatamente i presidi antifrode previsti dal D.M. 112/2007, ma che invece non ha generato alcun blocco precauzionale né alcuna richiesta di conferma alla titolare della carta.
La memoria difensiva ha inoltre evidenziato difformità nelle firme del contratto, l’assenza di abilitazioni contrattuali e la mancanza di qualsiasi prova tecnica a sostegno delle ipotesi formulate dall’intermediario. Documenti prodotti dalla stessa banca hanno confermato che il sistema antifrode non ha intercettato le anomalie e che gli SMS di alert sono stati inviati in concomitanza con le operazioni, rendendo impossibile per la consumatrice intervenire tempestivamente.
Il Collegio ABF ha riconosciuto che le operazioni erano non autorizzate, che l’intermediario non ha dimostrato l’avvenuta SCA, che non esiste alcun elemento idoneo a configurare una colpa grave della consumatrice e che la banca avrebbe dovuto attivare misure di protezione immediate. La decisione ha disposto il rimborso di circa 4.300 euro, oltre alla copertura delle spese istruttorie, riconoscendo integralmente le ragioni della ricorrente.
«Questa decisione conferma un principio fondamentale: la responsabilità dell’utente è un’eccezione e deve essere provata rigorosamente dalla banca - dichiara Christian Gambarelli, presidente di Adiconsum Milano Metropoli e Lombardia -. La vicenda dimostra quanto sia essenziale che i sistemi antifrode siano realmente efficaci e che gli intermediari rispettino gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Continueremo a tutelare i cittadini affinché nessuno resti solo di fronte a frodi sempre più sofisticate».