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I lavoratori, solo del settore privato, prossimi al pensionamento potranno ridurre l’orario di lavoro fino al 60% ma l’assunzione di giovani al loro posto è a discrezione del datore di lavoro. Ecco come funziona la nuova norma e gli aventi diritto. Su Job Magazine tutti i particolari e un articolo sulla generazione anni Ottanta.
Il Ministro del lavoro ha recentemente pubblicato il decreto che dà pratica attuazione ad una norma prevista dalla legge di stabilità per il 2016 che ha istituito una forma di part-time incentivato per i lavoratori che sono ormai vicini al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Vediamo, nel particolare di cosa si tratta.
La norma prevede per i lavoratori dipendenti del settore privato, (sono quindi esclusi tutti i dipendenti pubblici con contribuzione Inpdap ) iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno che maturino entro il 31/12/2018 il diritto alla pensione di vecchiaia secondo le età previste dalla riforma Fornero, la possibilità di ridurre l’orario di lavoro tra il 40% e il 60% per un periodo non superiore tra la data di accesso al beneficio di legge e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Dalle età pensionabili previste fino al 31/12/2018 si ricava che risultano interessabili dalle disposizioni in esame gli uomini e le donne che al mese di aprile 2016 hanno una età anagrafica non inferiore a 63 anni e 11 mesi.
Per poter accedere al beneficio, oltre all’età, sono richiesti altri due requisiti:
E’ prevista una tortuosa procedura che schematicamente riportiamo passaggio per passaggio:
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Inps e alla Dtl la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.
I VANTAGGI PER IL LAVORATORE
Il lavoratore che aderisce all’accordo riceverà a carico del datore di lavoro in busta paga, in aggiunta alla ordinaria retribuzione (ovviamente ridotta per effetto della riduzione d’orario) , un’aggiunta determinata sulla base della contribuzione previdenziale ai fini pensionistici carico azienda (generalmente 23,81%) che sarebbe spettata sulla parte della retribuzione non più percepita per effetto della riduzione di orario. Ai fini del calcolo della pensione il lavoratore non ci rimette nulla in quanto la retribuzione pensionabile viene considerata “piena” a tutti gli effetti. Il lavoratore “anziano” lavora meno negli ultimi anni prima del pensionamento.
I VANTAGGI PER IL DATORE DI LAVORO
Ha la possibilità di ridurre il costo del lavoro corrispondente al salario non più dovuto relativo alla quota parte di rapporto trasformato. Trattandosi poi di lavoratori “anziani” con retribuzioni medio alte il risparmio sarebbe ancora più significativo.
I PUNTI DEBOLI