IMMIGRATI
IMMIGRAZIONE

Il nuovo Decreto Flussi autorizza 82.705 nuovi ingressi di cittadini extracomunitari

44.000 sono per motivi di lavoro stagionale e 7.000 destinati alle conversioni di permessi di soggiorno per chi è già in Italia.

In data 26 gennaio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2022 concernente la programmazione transitoria dei Flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022, con il quale si autorizzano 82705 nuovi ingressi di cittadini extracomunitari nel nostro Paese, dei quali 44000 sono per motivi di lavoro stagionale e 7000 sono in realtà destinati alle conversioni di permesso di soggiorno per coloro che sono già in Italia.

Gli ingressi sono suddivisi secondo la seguente ripartizione:

- 1000 quote riservate a cittadini non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi di origine (art.23 DLgs 286/1998)

- 100 quote riservate per lavoro subordinato non stagionale e autonomo a cittadini di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori, fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela

- 30105 quote riservate per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, del turistico alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale a cittadini provenienti da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti
        a) 24105 quote riservate a cittadini provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
        b) 6000 quote riservate a cittadini provenienti da Paesi con i quali nel corso dell'anno entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;

- 500 quote riservate per lavoro autonomo a cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie: “imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500 mila euro nonchè la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate nè vigilate, ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci; titolari di cariche societarie di amministrazione o di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n.850; artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n.850; cittadini stranieri che intendono costituire  imprese “start-up innovative” ai sensi  della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa

- 44000 quote per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero riservate ai cittadini provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia e Ucraina. Si chiarisce che nel computo è ricompresa una quotà di 1500 unità destinata a cittadini non comunitari, provenienti dai suddetti Paesi, che nel quinquennio precedente abbiano già fatto ingresso in Italia almeno una volta per motivi di lavoro stagionale e per i quali il datore presenti richiesta di nulla osta pluriennale; inoltre, sempre nel computo delle 44000 quote, è riservata una quota di 22000 unità, esclusivamente per il settore agricolo, ai cittadini provenienti dai suddetti Paesi le cui istanze siano presentate da Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative.


Le conversioni sono invece così ripartite:
- 4400 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi per lavoro stagionale;

- 2000 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 

- 200 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi Ue per lungo soggiornanti rilasciati da altri Stati europei;

- 370 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

- 30 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi Ue per lungo soggiornanti rilasciati da altri stati europei.

Si chiarisce che le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.
Trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, qualora tali quote non vengano utilizzate saranno ripartite sulla base dei reali fabbisogni riscontrati.

Si chiarisce altresì che in una circolare congiunta del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sarà indicata la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero, di aver previamente esperito la verifica, presso il centro per l'impiego competente, dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale per:
a) assenza di riscontro, da parte del centro per l'impiego, circa l'individuazione di uno o piu' lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
b) non idoneita' del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell'attivita' di selezione del personale inviato dal centro per l'impiego;
c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al centro per l'impiego

I termini per la presentazione delle istanze decorrono:

- a partire dalle ore 9.00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale

Nel ricordare che, data la natura stessa delle quote previste dal Decreto, non c'è rischio che vadano esaurite in poco tempo, vi chiediamo di dare la più ampia diffusione della presente tra tutte le persone potenzialmente interessate, precisando che gli uffici dell'Anolf di Milano saranno comunque come sempre a disposizione per dare informazioni ed assistenza.


Roberta Vaia
Segretaria Cisl Milano Metropoli con delega alle politiche per l'Immigrazione

Maurizio Bove
Presidente Anolf Milano


 

27/01/2023
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